Messa a disposizione per insegnamento di sostegno 

messa a disposizione insegnante sostegno

Il MIUR ha pubblicato una circolare annuale in materia di supplenze del personale docente, educativo ed ATA, ovvero la nota del 1 gennaio 2016, che contiene alcuni focus ed indicazioni sulla c.d. messa a disposizione sostegno.

La domanda di messa a disposizione si utilizza nel caso in cui non sia possibile coprire la supplenza con docenti delle graduatorie di istituto della scuola dove si verifica la disponibilità. Si individua quindi per mezzo della messa a disposizione eventuali soggetti disponibili una volta che si abbiano esauriti gli elenchi degli specializzandi nelle graduatorie di istituto nella scuola dove si verifica la disponibilità, ed in quelle delle scuole vicine.

La messa a disposizione sostegno è presentabile solo dai docenti che non sono iscritti per tale tipo di posto in nessuna graduatoria di istituto e la messa a disposizione sostegno va presentata solamente in una sola provincia, che va indicata e dichiarata espressamente nell’istanza stessa. Se arrivano più domande per la messa a disposizione sostegno i dirigenti devono dare la priorità ai docenti che hanno l’abilitazione ad insegnare.

Le domande devono contenere le dichiarazioni che sono necessarie per consentire la verifica dei requisiti da parte dei presidi scolastici. La circolare MIUR ha specificato che una volta che si viene assunti per mezzo di messa a disposizione sostegno si devono seguire le regole del Regolamento sulle Supplenze, e si applicano sanzioni in caso di rinuncia o mancata presa del servizio o abbandono del servizio. I docenti con messa a disposizione sostegno sono trattati economicamente come quelli delle graduatorie di istituto.

Ricapitolando: un docente può presentare la messa a disposizione sostegno solamente se non è iscritto a nessuna graduatoria di istituto e solamente in una sola provincia che deve essere espressamente dichiarata all’interno dell’istanza formale.

La messa a disposizione sostegno senza titolo

La messa a disposizione sostegno senza titolo o senza abilitazione si verifica quando il DS – se non trova docenti specializzati – attinge alla graduatoria di istituto. Per incarichi di sostegno in scuole per l’infanzia o primaria si attinge alle graduatorie del posto comune, per incarichi di sostegno nelle scuole secondarie invece il docente si individua per mezzo dello scorrimento incrociato delle GI di posto comune.

Il docente può anche lasciare la supplenza su posto comune per prendere il posto come insegnante di sostegno, e viceversa può rifiutare il sostegno per prendere posto comune.

In ogni caso ciò che conta è che anche i docenti che non sono iscritti in graduatoria possono presentare istanza formale di messa a disposizione sostegno alle scuole. Per gli insegnanti non abilitati si tratta di uno strumento molto interessante, di una opportunità di lavoro per poter coprire dei posti vacanti di sostegno e lavorare a fianco di ragazzi con disturbi dell’apprendimento o con disabilità di tipo psico fisico.

Come abbiamo detto gli unici limiti per la messa a disposizione sostegno devono essere che:

  • il candidato non deve trovarsi nelle graduatorie dei posti di sostegno (altrimenti la sua domanda non viene presa in considerazione)
  • il candidato deve scegliere solamente una provincia indicata chiaramente nella messa a disposizione sostegno dove poter lavorare.

Ci si può candidare con la messa a disposizione sostegno direttamente online senza dover pagare nulla.